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Regione Piemonte

Istituzione elenco elettori fuori sede

Pubblicato il 21 ottobre 2026 • Politica

ISTITUZIONE ELENCO ELETTORI FUORI SEDE valido per elezioni Politiche – Parlamento europeo – referendum nazionali L. 180/2026 art.8

Gli elettori residenti in altra Regione e che siano domiciliati temporaneamente in Orbassano, potranno essere ammessi a votare presso i seggi di questo Ente per le elezioni della Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, per il Parlamento europeo e per i referendum a valenza nazionale. Non si applica alle elezioni amministrative e regionali.

Condizione fondamentale è che l’elettore sia iscritto nelle liste elettorali di un Comune situato in altra Regione.

Possono chiedere di essere iscritti nell’elenco degli elettori fuori sede di Orbassano, coloro che si trovano sul nostro territorio per i seguenti motivi:

  • Studio o lavoro: la condizione deve permanere per almeno 9 mesi, la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno e consente di votare per le consultazioni nazionali dell’anno successivo.  Se la condizione si è realizzata dopo tale scadenza, la domanda può essere presentata entro il 45° giorno antecedente la data delle consultazioni;
  • Cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione: la condizione deve avere una durata di almeno 3 mesi, nel corso dei quali ricada la data delle votazioni, la domanda deve essere presentata entro il 45° giorno antecedente la data delle consultazioni.

Per tutte le casistiche, l’iscrizione ha durata annuale, pertanto l’elettore che intende votare fuori sede anche nell’anno successivo, dovrà presentare una nuova domanda, nel rispetto delle tempistiche.

La domanda (su questo modulo) può essere presentata personalmente o via mail:

compilando il modulo in ogni sua parte e allegando, oltre a un proprio documento di identità, la documentazione attestante la condizione di fuori sede. Eventualmente, la condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, ferme le sanzioni per le dichiarazioni mendaci e i controlli, previsti dalla medesima normativa.

La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini per la presentazione.