
Sede:
via Dante di Nanni, 20/2
Tel 011.901 39 62
Fax 011.901 19 19
e-mail:
vigili@comune.orbassano.to.it
ORARI
Ufficio Comando
dal lunedì al venerdì
09,00-12,00 e 14,00-16,00
lunedì e giovedìì chiuso il pomeriggio
Ufficio messi comunali
dal lunedì al venerdì
8,30-9,30 e 15,00-16,00
Il fermo amministrativo di veicoli viene effettuato in caso di:
1) ciclomotore o motociclo condotto da minore senza casco o trasporto
di passeggero senza casco (art. 171 CdS);
2) ciclomotore o motociclo condotto da minore che trasporta un altro
passeggero (art. 170 CdS);
3) circolazione con veicolo nonostante il ritiro o di un documento di
circolazione relativo allo stesso o della patente di guida (art. 216
CdS)
4) circolazione con veicolo senza aver conseguito un idoneo documento
per la conduzione dello stesso (art. 116 CdS)
- certificato di abilitazione professionale o dichiarazione sostitutiva
in caso in caso di guida di veicolo o in servizio di piazza o noleggio
con conducente
- circolazione con veicolo senza aver conseguito la relativa patente
di guida o senza patente in quanto revocata
5) minore non munito di patente alla guida di ciclomotori senza avere
conseguito certifica d'idoneità alla guida (in vigore dal 1/7/2004)
6) esercitazione di guida senza istruttore al fianco (art. 122 CdS)
7) veicolo circolante per il quale non è mai stata rilasciata
la carta provvisoria di circolazione (art. 95 CdS)
8) guida di veicoli a motore senza i requisiti psico - fisici o di età;
incauto affidamento di veicoli (art. 115 CdS)
9) circolazione con motore sprovvisto di targa o non propria (art. 97
comma 8/9)
Se il conducente è minorenne:
1. Il genitore o chi esercita la patria potestà deve recarsi,
a partire dal giorno successivo al fermo del ciclomotore/motociclo presso
l'Ufficio Violazioni Amministrative ed URP per farsi notificare gli
atti (verbale d' accertata violazione e verbale di fermo);
2. Contemporaneamente dovrà compilare richiesta d'affidamento
in custodia del veicolo il quale è ricoverato presso la depositeria
autorizzata. L'affidamento in custodia può essere richiesto anche
dal titolare del "targhino". L'assunzione della custodia consente
di prelevare il ciclomotore per ricoverarlo in area privata non soggetta
a pubblico passaggio (garage, cortile ecc);
3. Una volta ottenuto il nulla osta per il ritiro, recarsi alla depositeria
per il pagamento delle spese di trasporto e custodia e ritirare il ciclomotore**;
Il documento di circolazione ("librettino"/carta di circolazione)
sarà trattenuto presso l'Ufficio V.A. ed URP e la restituzione
avverrà dopo il periodo di fermo indicato sul verbale o alla
presentazione della targa in caso di circolazione senza la medesima;
4. Una volta scaduto il periodo di fermo, il genitore ovvero l'intestatario
del targhino si dovrà recare all'ufficio suddetto per la restituzione
del "librettino"/carta di circolazione. Da questo momento
il veicolo potrà nuovamente circolare.
Se il conducente è maggiorenne
1. Il documento di circolazione ("librettino"
per i ciclomotori o carta di circolazione per gli altri veicoli) viene
trattenuto dall'Ufficio Violazioni Amministrative ed URP, mentre il
veicolo viene affidato al trasgressore/proprietario **;
2. Il documento di circolazione ("librettino"/carta di circolazione)
sarà trattenuto presso l'Ufficio V.A. ed URP e la restituzione
avverrà dopo il periodo di fermo indicato sul verbale o alla
presentazione della targa nel caso di circolazione senza la medesima.
3. Una volta scaduto il periodo di fermo, il trasgressore/proprietario
si dovrà recare all'ufficio suddetto per la restituzione del
documento di circolazione. Da questo momento il veicolo potrà
nuovamente circolare.
É consentito ricorrere al Prefetto contro il solo fermo con esclusione della sanzione principale.
**Attenzione!
Il veicolo non può circolare sulla strada in quanto sottoposto
a fermo amministrativo.
Per trasportarlo dalla depositeria al luogo di ricovero occorre utilizzare
un mezzo idoneo al trasporto di altri veicoli (es. carro attrezzi).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- L. n. 689/1981 "Depenalizzazione e Modifiche al Sistema Penale"
- D.P.R. n. 571/1982 "Norme di attuazione della L.689/1981"
- D. L.vo n. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada (artt. 97, 170, 171,
193, 213, 214)
- D. L.vo n. 507/1999 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma
del sistema sanzionatorio ai sensi della'art. 1 della L. n. 205/99
- L. n. 214/2003 Modifiche ed integrazioni CdS.