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e-mail:
casa@comune.orbassano.to.it

Sede:
Via Circonvallazione Interna n. 5
Tel. 011.90 36267

ORARI:
lunedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00
mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00

» Ufficio casa

Ufficio Casa

Eliminazione barriere architettoniche

Il Bando è pubblicato annualmente sul territorio mediante affissione di manifesti entro il 01 Marzo di ogni anno, la domanda viene presentata in bollo dal portatore di handicap (oppure da chi ne esercita la tutela o la potestà) al Sindaco del Comune in cui è sito l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per le opere che eliminino ostacoli alla sua mobilità. Non sono legittimati alla presentazione della domanda altri soggetti. Nel caso in cui altri soggetti affrontino le spese e possano essere titolari del diritto ai contributi, questi dovranno sottoscrivere, per conferma del contenuto e per adesione, la domanda presentata dal portatore di handicap. Nel caso di pluralità di handicap fruitori, la domanda può essere formulata da uno o più di essi, fermo restando che per ogni opera può chiedersi un solo contributo. Sulla domanda di contributo dovrà risultare evidente la data relativa al protocollo di ricezione del Comune, o e dovrà riguardare opere non ancora realizzate, direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, in edifici gia esistenti a favore:

» dei portatori di menomazioni o limitazioni funzionali
» di coloro i quali abbiano a carico i sopraccitati soggetti
» dei condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari
» dei centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti aventi diritto

La domanda deve riguardare una sola opera o più opere funzionalmente connesse da realizzarsi nell'immobile al fine di rimuovere una o più barriere.
Per "opere funzionalmente connesse" si intendono quelle volte alla rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la stessa funzione (ad es. funzione di accesso all'immobile; funzione di visitabilità dell'alloggio). In questo caso si deve formulare un'unica domanda essendo unico il contributo che a sua volta verrà computato in base alla spesa complessiva.

Se invece le opere riguardano l'abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse (A. funzione di accesso; es: installazione ascensore; B. funzione di visibilità es: adeguamento servizi igienici), l'istante deve prendere una domanda per ognuna di esse e può ottenere quindi più di un contributo

La domanda deve contenere:

1. la descrizione anche sommaria delle opere

2. l'indicazione della spesa prevista

3. il soggetto avente diritto al contributo che può essere:

a) l'handicappato medesimo
b) una persona diversa: in tal caso quest'ultimo deve sottoscrivere la domanda per conferma e per adesione.
c) l'amministratore nel caso in cui le spese siano sostenute dal condominio

4. presenza di tutta la documentazione richiesta:

a) certificato medico in carta libera attestante l'handicap: può essere redatto da qualsiasi medico, deve attestare l'handicap del richiedente, precisando da quale patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano; le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente; deve specificare ove occorra che l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente;
b) Qualora il richiedente voglia avvalersi della procedura prevista dal c.4 art.10 della Legge 13/89: copia della certificazione ASL attestante il riconoscimento dell'invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
c) sono inoltre considerate valide le seguenti certificazioni:
» INVALIDI DEL LAVORO: quelle rilasciate dall'I.N.A.I.L.
» INVALIDI DI GUERRA, CIVILI DI GUERRA e PER SERVIZIO: quelle rilasciate dalle commissioni mediche territoriali ospedalieri cioè
» Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all.2/3) da cui risultino

- l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire
- in modo succinto gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere;
- che le opere non sono già esistenti o In corso di esecuzione;
- se per le medesime opere sono stati concessi altri contributi. In tal caso l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuto e pertanto. Il contributo è pari alla spesa residua effettiva non coperta da altri contributi specifici;
- autorizzazione all'intervento per gli Immobili soggetti a vincoli storico-artistici o ambientali, richiamati dagli art. 4 e 5 della legge 13/89;
- obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti Autorità, nel caso di immobile soggetto ai provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
- copia dei preventivi delle opere che si intendono realizzare;

L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'art. 2 L. 13/89 non è soggetto o concessione edilizia o od autorizzazione.
Per la realizzazione delle opere interne, come definite dall'art. 26 della legge 2812/1985 n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto art. 26, l'interessato presenta al Sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.
Qualora le opere consistano in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'art. 48 della L. 5/8/78 n. 457 e s.m.i..
Dopo lo presentazione delle domande l'ufficio provvede ad accertare lo congruità della speso previsto e che le opere non siano già esistenti o in corso di esecuzione. Gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, col rischio della eventuale mancata concessione del contributo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, viene stabilito il fabbisogno del Comune e si forma l'elenco delle domande ordinate secondo i criteri di cui all'art. 10 punto 4, che viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio.
Si trasmette alla Regione:

1. Il modello riportante il fabbisogno Comunale
2. l'elenco delle domande ammissibili - copia conforme delle stesse
3. le schede A/2 e 8/2, sottoscritte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e dal Sindaco, riportate sulla circolare del Ministero dei lavori Pubblici, Segretariato Generale del C.E.R. n. 462 del 8/7/89
4. scheda UD "di ammissibilità al contributo", debitamente compilato per ciascuna domanda ritenuta ammissibile.

Il termine di scadenza del 31 marzo è perentorio e a tal fine farà fede lo data del protocollo del Comune unitamente al timbro postale di trasmissione. La Regione comunica al Comune l'approvazione della graduatoria provvisoria, chiedendo di trasmettere eventuali osservazioni in merito. L'ufficio comunica agli interessati che non sono stati inseriti in graduatoria provvisoria, di segnalare con urgenza eventuali errori riscontrati nella graduatoria stesso. Provvede altresì a trasmettere in Ragioneria lo graduatoria provvisoria al fine di prevedere il capitolo di spesa per l'erogazione dei contributi che avverrà nell'anno successivo. Il Sindaco entro trenta giorni dallo comunicazione regionale delle disponibilità provvede ad assegnare i contributi agli interessati la cui richiesta sia stata ammessa ed inserita nell'elenco trasmesso dalla Regione. La concreta erogazione dei contributi avviene dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanziate, pertanto:

a) si predispone la determina di impegno spesa per l'erogazione del contributo
b) il richiedente ha l'onere di comunicare la conclusione dei lavori con trasmissione delle fatture
c) il Comune entro 15 giorni accerta l'effettivo compimento dell'opero e lo conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda
d) si provvede all'erogazione del contributo all'avente diritto, e si trasmette in Regione copia del mandato di pagamento, eventualmente si restituiscono alla Regione le somme eccedenti, poichè se la spesa effettivamente sostenuta risulta inferiore a quella originariamente indicata nella domanda, il contributo verrà ridotto tenendo conto della minor spesa, applicando sempre i criteri previsti dalla Legge.
Qualora la spesa effettiva risulti superiore a quella prevista, non si può procedere ad una erogazione superiore a quella assegnata.

Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi:

a) restano valide per gli anni successivi - non occorre una nuova verifica di ammissibilità
b) perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo: (es: trasferimento in altra dimora)
c) mantengono l'ordine cronologico di presentazione
d) rimane ferma la precedenza delle domande degli handicappati riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, anche se presentate nell'anno successivo. Nel caso in cui la domanda sia rinviata per l'eventuale soddisfacimento all'anno successivo e si verifichi nel frattempo un aumento dei costi per lo realizzazione dell'opera il richiedente può comunicare la variazione della spesa prevista: la domanda deve quindi intendersi formulata per il nuovo importo.
Nel caso in cui il beneficiario sia deceduto, occorre:

» verificare quali siano le disposizioni testamentarie per individuare gli eredi
» se non esiste testamento, far sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a ciascun erede in cui il medesimo dichiara di essere erede in parti uguali con i signori ... (elencare i nominativi) e che il beneficiarlo non aveva sottoscritto alcun testamento
» i lavori devono risultare conclusi prima della data del decesso.

Documenti da allegare:

- verificare quali siano le disposizioni testamentarie per individuare gli eredi
- se non esiste testamento, far sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a ciascun erede in cui il medesimo dichiara di essere erede in parti uguali con i signori ... (elencare i nominativi) e che il beneficiarlo non aveva sottoscritto alcun testamento
- i lavori devono risultare conclusi prima della data del decesso.

Modulistica

Allegare lo modulistica predisposta lo quale deve essere conforme alle norme vigenti.

Dichiarazioni sostitutive ammesse

1. Indicare le dichiarazioni sostitutive ammesse ovvero le motivazioni della mancata ammissibilità.
2. Dichiarazione sostitutiva atto notorio di portatore di handicap, o di essere tutore esercente la potestà dei genitori nei confronti

MODULISTICA

Domanda tipo (A)
» versione .doc Icona Microsoft Word
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Domanda tipo (B)
» versione .doc Icona Microsoft Word
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