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Testo dell'ordinanza:
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Ord. n. 4/ 2008
Prot. n. 1401
Orbassano, 16 gennaio 2008
IL RESPONSABILE
DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
Visto:
Ritenuto quindi di dover provvedere ad emettere apposita ordinanza al fine di regolamentare la viabilità rendendo efficace la suddetta delibera:
A PARTIRE DAL 19 GENNAIO 2008
1) La conferma del divieto di transito per tutti i veicoli nei seguenti periodi:
dal 1° maggio al 30 settembre nei giorni feriali dalle ore 20,00 alle ore 24,00
nei sabati e nei giorni festivi dalle ore 14,30 dalle ore 24,00;
dal 1° ottobre al 30 aprile nei sabati e nei giorni festivi dalle ore 14,30 alle ore 24,00
nelle seguenti strade:
come da planimetria unita allegata alla delibera.
eccetto: ai residenti e ai possessori di posti per la sosta del veicolo (box, rimessa, etc.) all’interno della ZTL, ai mezzi di soccorso, al trasporto pubblico, ai veicoli degli organi di polizia stradale e municipale, ai veicoli autorizzati dal comune, all’auto dello sposo e all’auto della sposa per la celebrazione dei matrimoni e inoltre all’auto adibita al trasporto del battesimando per la celebrazione dei battesimi, ai veicoli del servizio funebre, ai veicoli di proprietà o a disposizione dei fiorai per consegne di addobbi e composizioni floreali a clienti residenti nella ZTL stessa o per funzioni religiose, ai veicoli adibiti al trasporto di persone disabili. Ai mezzi autorizzati per l’accesso nella ZTL deve essere applicato in maniera ben visibile un regolare contrassegno che verrà distribuito con presentazione del modello di autocertificazione che sarà trasmesso alle famiglie interessate;
Di autorizzare muniti di contrassegno di cui sopra anche i residenti e i possessori di posti per la sosta del veicolo (box, rimessa, etc.) nelle vie adiacente la ZTL e precisamente in: via Papa Giovanni XXIII (da via Roma al n. civ. 6), vicolo Mungis (da via Roma all’accesso di piazza Filatoi).
Di precisare che l’autorizzazione ad accedere nella ZTL viene rilasciata con riferimento ad uno o più veicoli di cui i soggetti autorizzati abbiano la proprietà, ovvero il possesso dimostrato da:
- nel caso di veicoli aziendali: da idonea documentazione,
- nel caso di veicoli privati: da atto di comodato d’uso o da altra dichiarazione sostitutiva del proprietario.
Sono confermati gli atti relativi all’istituzione e modifiche intercorse alla zona pedonale.
Sono revocate le ordinanze in contrasto con la presente.
Al Comando di Polizia Municipale e alla Stazione Carabinieri di Orbassano, il controllo e la vigilanza sull’adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza.
All’Ufficio Tecnico l’incarico dell’idonea segnaletica verticale, orizzontale conforme alle norme del Codice della Strada.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, per la durata di giorni 30 consecutivi.
Che in caso di inadempienza, a tutto o in parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si procederà a termini di legge;
Avverso alla presente è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al competente T.A.R. nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
Copia della presente viene inviata alla locale Stazione Carabinieri ed al comando della Polizia Municipale per la vigilanza sull’esatto adempimento di quanto in essa contenuto.
/MA il responsabile
dell’unità organizzativa
manutenzione e ambiente
(Arch. Alberto Bodriti)