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Testo dell'ordinanza:
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Ord. n. 103 / 2008
Prot. n. 17538
Orbassano, 16 luglio 2008
IL DIRIGENTE
del III Settore Gestione Territorio
Ravvisata l’opportunità di sospendere temporaneamente la sosta a pagamento su tutto il territorio comunale vista l’esiguità del traffico veicolare presente in questo periodo e la chiusura di molti esercizi commerciali;
Visti:
- il contratto Rep. N. 6839 del 21/06/2006 firmato con la Società SAP s.r.l con sede operativa in via Chisone n. 6 Torino per la gestione dei parcheggi a pagamento nel centro cittadino;
- il parere favorevole espresso in merito dal locale Comando di Polizia Municipale;
- gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L. n. 285 del 30/4/1992;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 che attribuisce ai dirigenti i poteri gestionali nell’ambito degli enti locali;
- il decreto del Sindaco prot. n. 6 del 26/05/2008 con cui viene prorogato l'incarico della direzione del III^ Settore del Territorio all'Arch. Vito BIVACCO;
- il vigente Statuto Comunale;
Dato atto che l'art. 5 del contratto di servizio prevede la sospensione del pagamento della sosta nei parcheggi delimitati per due settimane consecutivi centrali nel mese di agosto é che pertanto la sosta a pagamento viene sospesa su tutto il territorio comunale dal 11 al 23 agosto 2008
Ritenuto di dover provvedere in merito;
O R D I N A
A PARTIRE DAL GIORNO 11 AGOSTO E FINO AL GIORNO 23 AGOSTO 2008 COMPRESO E’ STABILITO QUANTO SEGUE:
La sospensione della sosta a pagamento su tutto il territorio comunale;
D E M A N D A
All’impresa alla Società SAP srl con sede operativa in Via Chisone n. 6 Torino l’applicazione della presente ordinanza.
Al locale Comando di Polizia Municipale e alla Stazione Carabinieri di Orbassano, il controllo e la vigilanza sull’ adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, per la durata di giorni quindici consecutivi.
A V V E R T E
che in caso di inadempienza, a tutto o in parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si procederà a termini di legge;
I N F O R M A
che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7/8/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione (legge 6/12/1971, n. 1034).
Copia della presente viene inviata alla locale stazione dei carabinieri e al comando della polizia municipale per la vigilanza sull’esatto adempimento di quanto in essa è contenuto.
IL DIRIGENTE
III Settore Gestione Territorio
( Arch. Vito BIVACCO)