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» Indicazioni su Euro 1, 2, 3 e 4 - Normative comunitarie sulle emissioni di inquinanti
Orbassano, lì 25/10/07.
ORDINANZA N. 180
IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351 che all'art. 7 prevede che le Regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che all'art. 3 affida alla Provincia, nell'ambito della definizione dei piani d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente.
Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici, e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte in data 5 agosto 2002 n. 109-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal DM 60, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la "valutazione della qualità dell’aria ambiente" prevista dall’art. 5 del Decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351.
Visto che la Regione Piemonte con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7632 ha provveduto ad aggiornare l'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione che devono essere adottati dalle Province.
Visto il piano d'azione per il contenimento del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti in atmosfera, approvato con D.G.P. 11 ottobre 2005 n. 1320 – 413881.
Viste la D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006 e la D.G.R. 57-4131 del 23 ottobre 2006 di aggiornamento del Piano regionale per il risanamento della qualità dell’aria e approvazione dello stralcio di piano per la mobilità che stabiliscono:
Vista la D.G.R. 64-6526 del 23 luglio 2007 avente ad oggetto: "Seconda fase di attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità approvato con D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006, come integrata dalla D.G.R. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006." Che prevede di estendere le limitazioni alla circolazione per le tipologie di veicoli precedentemente citati per almeno 8 ore nei giorni feriali.
Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dall'Arpa, presenta particolare criticità, per quanto attiene i parametri PM10 e biossido di azoto le cui concentrazioni medie annuali non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato D.M. 2 aprile n° 60.
Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali.
Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3.
INVITA
Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l’automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.
ORDINA
Sul territorio della Città di Orbassano dal 5 Novembre 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì è interdetta la circolazione:
con le seguenti modalità.
PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE.
Dal 5 novembre 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 19,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all’EURO 1 (Direttiva 91/441/CE) e di tutti i veicoli diesel categoria M1 con omologazioni precedenti all’EURO 2 (Direttiva 94/12/CE). È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 non conformi alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.
PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI.
Dal 5 novembre 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli per trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton. utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio, (categoria N1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CE) e di tutti i veicoli diesel categoria N1 con omologazioni precedenti all’EURO 2 (Direttive 91/542/CE punto 6.2.1.B, 94/12/CE). È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 non conformi alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.
TERRITORIO INTERESSATO
Il territorio interessato dal presente provvedimento è tutto quello compreso all’interno dell'area del concentrico cittadino, così come meglio specificato nella planimetria che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ad eccezione:
- di str. Volvera (nel tratto compreso dalla Circonvallazione Esterna fino al piazzale antistante il plesso scolastico – Amaldi, ITC, ITIS, A.Frank) al fine del raggiungimento del parcheggio di via Nenni e di quello antistante il plesso scolastico summenzionato.
- di str. Stupinigi e di via S.Rocco (dalla Circonvallazione Esterna a piazza Vittorio Veneto) per il raggiungimento del parcheggio di piazza V. Veneto e di piazza Della Pace.
- di str. Torino (da via Gozzano a via III Regg. Alpini) per il raggiungimento del parcheggio di piazza Della Pace.
- di via Frejus (nel tratto compreso dalla Circonvallazione Esterna fino al plesso scolastico A. Gramsci) per il raggiungimento del parcheggio di fronte al plesso scolastico stesso.
- di via Gramsci (dall’intersezione con via Frejus e fino al n. civico 36) per il raggiungimento del parcheggio di via Gramsci).
VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI
In deroga alle limitazioni, possono circolare, anche se benzina non EURO 1 oppure diesel non EURO 2, i seguenti veicoli:
Ulteriori Esenzioni:
In deroga alle limitazioni, anche se benzina non EURO 1 oppure diesel non EURO 2, possono circolare i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:
AVVERTE
Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.
AVVISA
Che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.