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DOCUMENTI PER IL CUI SMARRIMENTO E'
PRESCRITTA LA DENUNCIA

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La possibilità di produrre una dichiarazione sostirutiva di atto di notorietà prevista dall'art.47 del D.P.R. 445/2000 ha comportato una diminuzione dei casi di ricezione di denunce di smarrimento da parte degli uffici di polizia.
Rimane comunque fermo l'obbligo di ricevere le denunce di smarrimento o acquisire le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative allo smarrimento dei sottonotati documenti per i quali la legge prescrive l'obbligo di denuncia:

  • passaporto;
  • patente nautica;
  • patente di guida (entro 48 ore - di seguito in specifiche schede vengono indicati i relativi adempimenti);
  • carta di circolazione dei veicoli (entro 48 ore);
  • certificato di idoneità tecnica dei ciclomotori (entro 48 ore analogamente alla carta di circolazione dei veicoli);
  • certificato o contrassegno di assicurazione RCA;
  • certificato di proprietà dei veicoli;

Pur non essendo uno specifico obbligo di denuncia, è sempre opportuno ricevere le denunce di smarrimento o comunque acquisire copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della carta di identità e degli altri documenti per i quali è previsto l'aggiornamento dello SDI.


IDenunceI Porto d'armaI PassaportoI Permesso di guidaI