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Rilascio di licenza di porto di fucile per l’esercizio del tiro a volo
Nulla osta per l’acquisto di un’arma e denuncia di acquisto e detenzione di un’arma.
Rilascio di licenza di porto d’arma corta per difesa personale
Rilascio di licenza di porto di fucile per uso caccia
Carta Europea d’arma da fuoco
Armi ed esplosivi- denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento.
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RILASCIO DI LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER L'ESERCIZIO DEL TIRO A VOLO -LEGGE 18.06.1969 NR.323- |
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| DOMANDA |
Istanza in bollo, con firma legalizzata, da presentare presso la Questura, il Commissariato di Polizia o, dove non esiste un Commissariato di P.S., presso la Stazione Carabinieri. |
| Documentazione da presentare |
- certificato comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dalla A.S.L. di residenza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art.3, comma 1 del Decreto del Ministero della Sanità 28.4.1998;
- copia del congedo militare o, in mancanza, della dichiarazione di idoneità al maneggio delle armi rilasciata da una sezione del tiro a segno nazionale(in bollo da 10,33 euro);
- due fotografie formato tessera di cui una legalizzata presso qualsiasi comune;
- ricevuta del versamento di 1,73 euro (quale costo del libretto) sul c/c postale nr.3301 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di (indicare la provincia);
- una marca da bollo da 10,33 euro;
- fotocopia di un documento di identità personale.
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| VALIDITA' E RINNOVO |
La licenza ha validità di 6 anni. Per il rinnovo occorrono gli stessi documenti necessari per il rilascio, tranne copia del congedo militare o la dichiarazione di idoneità al maneggio delle armi. |
| MINORENNI |
Una persona con età minore degli anni 18, non può in alcun caso, detenere armi nè ottenere il rilascio di qualsiasi tipo di porto d'armi o autorizzazione all'uso. A 14 anni, comunque, si può iniziare a praticare il tiro a volo: fino al compimento della maggiore età si possono utilizzare gli attrezzi sportivi messi a disposizione dalla propria società di appartenenza; in tal caso è necessario iscriversi alla F.I.T.A.V. (Federazione Italiana Tiro a Volo) e al C.A.S. (Centro Addestramento Sportivo).
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NULLA OSTA PER L’ACQUISTO DI UN’ARMA DENUNCIA DI ACQUISTO E DETENZIONE DI UN’ARMA - Art. 35, 3° comma e art. 38 T.U.L.P.S. - |
| DOMANDA |
Istanza su carta semplice – come da fac-simile in appendice – indirizzata alla Questura della provincia in cui si è residenti, comprendente dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 445/2000, che comprovi lo Stato di famiglia. |
| Documentazione da presentare |
- Certificato rilasciato dal medico provinciale o dall’Ufficiale Sanitario della A.S.L. del luogo di residenza, o da un medico militare ai sensi dell’art. 35 T.U.L.P.S.;
- fotocopia del congedo militare di fine ferma oppure il certificato di abilitazione all’uso delle armi rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o vecchia licenza;
- fotocopia della carta di identità o di documento di riconoscimento validi.
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RILASCIO DI LICENZA DI PORTO DI ARMA CORTA PER DIFESA PERSONALE |
| DOMANDA |
Istanza in bollo, con firma legalizzata, da presentare presso la Questura, il Commissariato di Polizia o, dove non esiste un Commissariato di P.S., presso la Stazione Carabinieri. |
| Documentazione da presentare |
- fotocopia del congedo militare di fine ferma oppure il certificato di abilitazione all’uso delle armi rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale;
- due fotografie formato tessera;
- certificato comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciato dalla A.S.L. di residenza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall’art.3, comma 1 del Decreto del Ministro della Sanità 28.4.1998;
- ricevuta di versamento di € 1,82 sull’apposito c/c intestato alla competente sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato;
- attestato di versamento di € 87,80 sull’apposito c/c 8003 intestato all’Ufficio del Registro Tasse di Concessione Governative di Roma;
- una marca da bollo di € 10,33.
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RILASCIO DI LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA |
| DOMANDA |
Istanza in bollo, con firma legalizzata, da presentare presso la Questura, il Commissariato di Polizia o, dove non esiste un Commissariato di P.S., presso la Stazione Carabinieri. |
| Documentazione da presentare |
- certificato comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciato dalla A.S.L. di residenza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall’art.3, comma 1 del Decreto del Ministero della Sanità 28.4.1998;
- copia del congedo militare o, in mancanza, dichiarazione di idoneità al maneggio delle armi rilasciata da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale (in bollo da € 10,33);
- certificato di abilitazione all’esercizio venatorio rilasciato, previo esame, dalla provincia;
- due fotografie formato tessera;
- ricevuta del versamento di € 1,82 (quale costo del libretto) sull’apposito c/c intestato alla competente sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato;
- ricevuta del versamento di € 134,27 (quale tassa di concessione governativa) sul c/c postale nr. 8003 intestato a “Ufficio Registro Tasse di Concessione Governative – Roma”;
- attestazione di versamento della tassa regionale sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Regionale di competenza e del valore richiesto dalle varie Regioni;
- una marca da bollo da € 10,33;
- fotocopia della carta di identità o documento di riconoscimento in corso di validità.
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CARTA EUROPEA D’ARMA DA FUOCO |
E’ un’autorizzazione che consente al titolare di un porto d’armi di trasferire nell’ambito dei Paesi della Comunità Europea temporaneamente, armi (massimo 10) e munizioni per scopi sportivi o venatori, senza necessità di ulteriori autorizzazioni. |
| DOMANDA |
Istanza in bollo, con firma legalizzata, da presentare presso la Questura, il Commissariato di Polizia o, dove non esiste un Commissariato di P.S., presso la Stazione Carabinieri. |
| Documentazione da presentare |
- due fotografie recenti formato tessera di cui una legalizzata presso qualsiasi Comune;
- due fotografie recenti formato tessera di cui una legalizzata presso qualsiasi Comune;
- ricevuta di versamento di € 0,72, costo del libretto Carta Europea, da effettuare sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale competente;
- fotocopia dei titoli che autorizzano il porto delle armi comuni da sparo e della denuncia di detenzione ex art.38 T.U.L.P.S.;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.Lgs. 445/2000 che comprovi cittadinanza e residenza.
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| ATTENZIONE |
LA CARTA DEVE ESSERE RICONSEGNATA IN CASO DI SOSPENSIONE O REVOCA DELLA LICENZA DI PORTO D’ARMA |
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ARMI ED ESPLOSIVI DENUNCIA DI FURTO, SMARRIMENTO O RINVENIMENTO.OMESSA CUSTODI - Artt. 20 e 20 bis Legge 18 aprile 1975 n.110 - |
La custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. |
| SMARRIMENTO O FURTO |
Lo smarrimento o il furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere immediatamente denunciato all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino Comando dei Carabinieri. Il contravventore è punito con l’ammenda fino a € 516. |
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| IDenunceI
Porto d'armaI
PassaportoI
Permesso di guidaI
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